La Regione Autonoma della Sardegna ha recepito la normativa quadro nazionale con D.G.R. 4/49 del 6 febbraio 2004. Successivamente individua la diffusione dei DAE sul territorio con la D.G.R. 48/28 del 1 dicembre 2011; si allinea poi totalmente con le norme nazionali (in verità con vari aspetti diversi) con le DGR n. 8 del 8 gennaio 2016 e n. 18/8 del 12 aprile 2018.
Quest’ultima stabilisce i criteri definitivi per l’accreditamento dei Centri di Formazione.
Vediamo come stanno le cose in termini pratici.
Intanto il tutto ruota attorno all’elenco regionale degli Enti autorizzati dalla Regione; l’Ente, munito di Direttore Scientifico medico, sede corsi, attrezzatura e soprattutto ALMENO CINQUE istruttori afferenti a Società Scientifiche riconosciute, chiede ed ottiene l’accreditamento. A questo punto può avere inizio l’attività didattica che segue le dritte previste dall’allegato 1 della DGR 18/8.
In ogni caso PER LEGGE qualunque attestato BLSD rilasciato da uno degli Enti iscritti all’elenco regionale è senza ombra di dubbio VALIDO.
L’Ente ha poi il dovere di tenere un elenco aggiornato, sempre a disposizione agli atti in sede, di TUTTO il personale formato.
L’AREUS con una delibera del maggio 2023 ha recepito la normativa regionale, prendendo in carico il registro regionale DAE e tenendo il database regionale dei docenti, dei centri e degli operatori che si occupano della formazione degli operatori DAE LAICI